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Cani in libertà: le responsabilità civili del proprietario. La parola all’avvocato

Cani in libertà: le responsabilità civili del proprietario. La parola all’avvocato

cani in libertà responsabilità civile del proprietario
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Cani in libertà: le responsabilità civili del proprietario. La parola all’avvocato. Quante volte durante una bella passeggiata con i vostri amici a quattro zampe vi è capitato di imbattervi in qualche cane lasciato dal padrone libero di scorrazzare a destra e a manca senza guinzaglio e/o museruola? Immaginiamo una marea di volte. Tuttavia, quella che potrebbe sembrare una cosa innocente, soprattutto quando il cane è ben addestrato, in realtà è una condotta contraria alla legge, che espone il proprietario al rischio di dover risarcire il danno eventualmente causato a terzi e/o a cose.

Cani in libertà: la normativa

La normativa vigente prevede, difatti, per chiunque conduce l’animale in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico l’obbligo di utilizzare un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 mt, unitamente ad una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti [(art. 1 comma 3 lett. a) Ordinanza del 6.8.2013 Ministero della Salute, prorogata da ultimo con ordinanza del 9.9.2023)]. La ratio della disposizione va ravvisata in una duplice necessità: quella di tutelare e garantire la sicurezza di chi frequenta luoghi pubblici, o semplicemente si trova a passeggiare in aree urbane, e quella di fornire al proprietario dell’animale, a tutti gli effetti responsabile di ogni condotta del proprio pet, strumenti di “controllo” per adempiere agli obblighi a lui imposti. Ai sensi dell’art. 2052 c.c., infatti, “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Le responsabilità civili del proprietario

Il proprietario dell’animale (o colui che se ne serve e che ricavi dal medesimo una utilitas, perseguendo un interesse proprio e autonomo, non necessariamente economico, ma anche affettivo) è dunque chiamato a rispondere e a risarcire i danni dallo stesso eventualmente causati, salvo che non provi l’intervento del caso fortuito, nel cui ambito, preme evidenziarlo, non rientra il semplice impulso, non certo inusuale, dell’animale (come più volte precisato in giurisprudenza). Tale responsabilità, sostanzialmente oggettiva, si aggrava quando il danneggiamento viene determinato dal comportamento non diligente del proprietario o di chi ha in custodia il cane, come, ad esempio, succede nel caso in cui l’animale senza guinzaglio causi accidentalmente la caduta di un oggetto tenuto in mano da un bambino, morda il pantalone di un passante, attraversi la strada causando la caduta di un ciclista o peggio ancora un incidente automobilistico.

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In tutti queste ipotesi il proprietario sarà tenuto a risarcire i danni causati al malcapitato e inoltre, proprio perché non avendo adottato tutte le precauzioni idonee a evitare il verificarsi dell’evento lesivo (quali, per l’appunto, l’uso del guinzaglio o della museruola), potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché a risponderne penalmente.Secondo la giurisprudenza, infatti, “il proprietario del cane risponde a titolo di negligenza quando l’evento lesivo cagionato dall’animale consistito nel mordere una persona fosse prevedibile in base all”id quod plerumque accidit” e altrettanto evitabile ove lo stesso avesse adottato le giuste cautele come la tenuta dell’animale al guinzaglio in modo appropriato e applicazione allo stesso della museruola” (per tutte, Tribunale La Spezia n. 28 del 7.7.2015).

Spetta, dunque, al proprietario, o a chi detiene il cane, controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela idonea a evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi e/o a cose e in quest’ottica la norma prevede in capo al proprietario un ulteriore obbligo, quello di affidare il proprio cane a persone in grado di gestirlo correttamente (art. 1 comma 3 lett. b Ordinanza Ministero della Salute sopra citata). Invero, il proprietario è tenuto a scegliere adeguatamente le persone a cui affidare le cure del proprio animale, evitando ad esempio di lasciare che a occuparsi dello stesso (specialmente se si tratta di un animale di taglia medio/grande o anche di taglia più piccola, ma con un bel temperamento) sia un bambino o una persona anziana, soggetti questi che certamente non sarebbero in grado di assicurare l’integrità fisica dei terzi.

Cani in libertà nelle aree di sgambamento

Un’eccezione alla regola in parola è prevista, tuttavia, nelle aree destinate appositamente ai cani e appositamente individuate dagli enti locali, le cosiddette “aree di sgambamento”, in cui i nostri amici a quattro zampe possono essere lasciati correre, giocare e divertirsi in totale libertà, pur nel rispetto delle regole adottate per l’utilizzo dei predetti spazi dai regolamenti dell’Ente di competenza. Ad esempio, il Regolamento del Comune di Ancona prevede che nell’ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, vengano realizzati spazi destinati ai cani, individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche e dotati delle opportune attrezzature ove i cani possono muoversi, correre e giocare in libertà senza guinzaglio e museruola, fermo restando l’obbligo di evitare che gli stessi costituiscano un pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni alle cose. Proprio in quest’ottica un limite viene previsto per l’utilizzo delle suddette aree in capo ai c.d. “cani a rischio elevato di aggressività” ai quali è sempre imposto l’obbligo di indossare adeguata museruola pur potendo gli stessi girare senza guinzaglio.

Insomma, cani in libertà, ma con prudenza.

Per approfondire ulteriormente l’argomento potrebbe interessarti anche l’articolo Cani che sfuggono alla nostra custodia: ne rispondiamo penalmente? La parola all’avvocato.

Avv. Paola Mazzocchi

Avvocato Paola Mazzocchi
Avv. Paola Mazzocchi

Socia cofondatrice dello Studio Legale Associato Mazzocchi Stacchiotti & Caucci (MSCLEX) di Ancona, che vanta 15 professionisti, tra soci e collaboratori, con specializzazioni in tutti i rami del diritto, è patrocinante in Cassazione del 2007 e si occupa prevalentemente di diritto civile, contrattualistica, compliance aziendale e protezione dati. Ama i cani e ha una deliziosa Cavalier King di nome Lilly.

Avv. Stefania Maria Petracca

Avvocato Stefania Maria Petracca
Avv. Stefania Maria Petracca

Dal 2022 fa parte dello gruppo dei professionisti che collabora stabilmente con MSCLEX. Le sue materie di elezione sono il diritto civile e quello di famiglia, ma è anche un’ottima conoscitrice di tutte le questioni che possono riguardare la proprietà di un cane, essendo essa stessa la padrona di Bella, una bellissima meticcia di 5 anni, con cui pratica agility.

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