La Blindsight Project ONLUS NON PROFIT lancia la Campagna Cane Guida per l’anno 2009 attraverso alcune locandine che illustrano come debba essere consentito l’ingresso gratuito ovunque al cane guida che accompagna un disabile visivo, anche dove i cani non sono ammessi (taxi, trasporti pubblici – ambulanze comprese -, esercizi commerciali – compresi quelli che somministrano alimenti -, ospedali, alberghi, chiese ecc.). Secondo la Legge n.37 del 14 febbraio 1974 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1974, (integrata Legge n. 376/1988 e Legge n. 60/2006), il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 (3).
“Con questa iniziativa – spiegano i responsabili di Blindsight Project – vogliamo anche ricordare che un cane guida è un cane da lavoro e che come tale va rispettato, perché rappresenta gli occhi di chi non vede. Si tratta di animali sempre puliti, legalmente “super-vaccinati” e addestrati a non sporcare”. Fonte: Superando.it