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Ordinanza cani pericolosi: in vigore

Ordinanza cani pericolosi: in vigore. Entra in vigore l'Ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.68 del 23.03.2009).
Ordinanza cani pericolosi: in vigore
Foto di Martine Auvray da Pixabay
Ordinanza cani pericolosi: in vigore
Foto di Martine Auvray da Pixabay

Ordinanza cani pericolosi: in vigore. Entra in vigore l’Ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.68 del 23.03.2009), concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e firmata dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini. Da oggi quindi, obbligo di guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, museruola da mettere in caso di pericolo e naturalmente paletta per raccogliere gli escrementi del proprio cane. L’ordinanza, che avrà efficacia per 24 mesi, riguarda i cani di tutte le razze ad eccezione di quelli sotto indicati:

  • cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili
  • cani in dotazione alle Forze Armate
  • cani in dotazione Polizia
  • cani in dotazione Protezione Civile
  • cani in dotazione Vigili del Fuoco
  • cani a guardia e conduzione delle greggi

Ordinanza cani pericolosi: le sanzioni

Violazione dell’art. 1
• Omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 del c.p.)
• Mancato rispetto dell’obbligo del guinzaglio e della museruola (art. 83 del Reg. di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/1954 e successive modifiche ed integrazioni – Leggi Regionali e Ordinanze Comunali)
Violazione dell’art. 2
• Addestramento all’aggressività, selezione ed incroci finalizzati ad accrescere l’aggressività – Sottoposizione dei cani a doping e mutilazioni
Sanzioni previste dalle Leggi Regionali e da Ordinanze Comunali si può anche contestare il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.)

In tutte le altre fattispecie si applicano le sanzioni previste dalle Leggi Regionali e dalle Ordinanze Comunali es. la legge della Regione Toscana prevede sanzioni amministrative pecuniarie per: abbandono delle deiezioni liquide e solide in spazi pubblici o in zone di verde pubblico.   Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

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