Maltrattamento cani: cosa dice la legge e a chi segnalarlo. I cani sono tra gli animali domestici più amati al mondo, ma purtroppo, dati alla mano, sono anche tra i più maltrattati. Il maltrattamento di animali, che in Italia costituisce reato ai sensi del Codice penale, rappresenta una vera e propria emergenza sociale, morale e sanitaria.
Maltrattamento cani: forme e cause
Il maltrattamento di animali, nello specifico caso di cani, può assumere molte forme diverse, tra cui abbandono, violenza fisica, negligenza, sfruttamento per fini commerciali o sportivi, e molto altro. Le cause di questo diffuso fenomeno possono essere molteplici e spesso sono legate a fattori culturali, economici o sociali. In molti paesi del mondo, i cani sono considerati animali da lavoro o da guardia, e non vengono trattati con il rispetto e l’affetto che meritano. Spesso vengono anche sfruttati per fini commerciali, favorendo ad esempio il traffico illegale di cuccioli.
Maltrattamento cani: a chi segnalare?
Il maltrattamento dei cani ha conseguenze molto gravi sulla vita degli animali coinvolti, ma anche sull’intera società. Gli animali maltrattati possono subire traumi fisici e psicologici che compromettono la loro salute e il loro benessere.
Per segnalare o denunciare il reato di maltrattamento di un animale domestico è necessario rivolgersi agli organi di Polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri).
Maltrattamento cani: normativa
La Legge italiana ha delle disposizioni precise che tutelano gli animali e puniscono chi li maltratta. La normativa inerente al maltrattamento degli animali, è stabilita dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, successivamente aggiornata dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201 ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La Legge 4 novembre 2010 n. 201 è entrata in vigore il 4 dicembre 2010.
Riguardo al reato di maltrattamento animali, il Codice Penale stabilisce quanto segue:
Art. 544-bis. – Uccisione di animali
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni”.
Art. 544-ter. – Maltrattamento di animali
”Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e’ punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.
Art. 544-quater. – Spettacoli o manifestazioni vietati
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena e’ aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale”.
Art. 544-quinquies. – Divieto di combattimenti tra animali
”Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando video-riproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.
Art. 544-sexies. – Confisca e pene accessorie
“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.
2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
“e’ punito” sono inserite le seguenti: “, salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
3. L’articolo 727 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 727. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.