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Nuove sanzioni su chi esporta pellicce di cani e gatti

La LAV (Lega Italiana Antivivisezione) si è fatta promotrice di numerose iniziative contro l’uso e la commercializzazione delle pellicce ed ha sollecitato l’approvazione di un decreto che finalmente dal 1 aprile 2010 è entrato in vigore. Si tratta del decreto 15 marzo 2010, n.47 (G.U. n.75 del 31/03/2010) che rafforza e completa la legge del 2004 (n. 189 art. 2) ed è rivolto a chi importa, esporta o commercializza pellicce o materiali contenenti pellicce di cani e gatti. Il Governo italiano, recependo la direttiva comunitaria, ha introdotto una pena specifica per chi esporta questi prodotti: ”Chi, privato cittadino o azienda dovesse essere coinvolto in tali attività sarà punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5mila a 100mila euro, oltre alla confisca e distruzione del materiale a proprie spese’‘. A seguito dell’approvazione del Regolamento 1523/2007, il Governo italiano ha quindi integrato le disposizioni della Legge 189, prevedendo una sanzione penale anche per l’esportazione.

Cambiano inoltre le denominazioni precedentemente utilizzate per identificare le specie animali, “canis familiaris” è sostituito da “canis lupus familiaris” poiché quest’ultima è scientificamente corretta mentre “felis catus” è stato sostituito con “felis silvestris” con questa denominazione si comprendono numerose sottospecie di gatto.

Il decreto si è reso necessario al fine di regolamentare il commercio, semi clandestino, di capi d’abbigliamento sui quali si trovano inserti di pelliccia spesso provenienti dalla Cina, un commercio crudele di cui non si parla mai abbastanza, per il quale si stima la morte atroce di circa 2 milioni di cani e gatti ogni anno.

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